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Un’analisi pubblicata da White Collar Crimes solleva forti critiche sulla proposta di riforma della disciplina penale della sicurezza sul lavoro elaborata dalla Commissione presieduta dal viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

White Collar Crimes è un progetto indipendente di informazione e approfondimento dedicato soprattutto ai reati d’impresa, ai crimini ambientali, alla salute e sicurezza sul lavoro e alle responsabilità dei vertici aziendali. È da questa prospettiva, dichiaratamente attenta alle conseguenze sociali e sanitarie delle decisioni economiche e organizzative, che il sito analizza la proposta della Commissione Sisto.

Secondo gli autori, il nuovo impianto rischierebbe infatti di rafforzare soprattutto le tutele penali del datore di lavoro e delle imprese, senza incidere altrettanto sulla prevenzione concreta degli infortuni e delle malattie professionali.

Il titolo scelto da White Collar Crimes rende esplicita questa lettura: “Riforma Sisto sulla protezione del lavoro? No. Riforma Sisto sulla protezione del datore di lavoro (e della società)”.

La questione centrale riguarda il nuovo articolo 590-septies del Codice penale, previsto dalla proposta della Commissione. Il testo stabilisce che, quando l’impresa abbia adottato un adeguato modello di organizzazione e gestione previsto dall’articolo 30 del decreto legislativo 81/2008, il datore di lavoro possa essere punito per omicidio colposo o lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche soltanto in presenza di colpa grave.

L’impianto non contiene soltanto norme favorevoli ai datori di lavoro. Sono previste anche modifiche che aumentano le pene per omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme sulla sicurezza. È però il meccanismo collegato ai modelli di organizzazione e gestione della sicurezza a rappresentare il punto più controverso.

Il principio proposto è infatti questo: se l’impresa dispone di un modello organizzativo giudicato adeguato, per il datore di lavoro non sarebbe più sufficiente una normale condotta colposa per determinare la responsabilità penale in caso di morte o lesioni gravi del lavoratore. Sarebbe necessaria una colpa grave.

La proposta individua inoltre alcune violazioni per le quali la colpa sarebbe considerata comunque grave, come l’omessa valutazione dei rischi, la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, l’omessa nomina delle figure obbligatorie, la mancata fornitura dei dispositivi di protezione e l’omissione degli obblighi di informazione e formazione.

Il rischio di una sicurezza affidata alla certificazione

È proprio su questo punto che si concentra la critica di White Collar Crimes.

Secondo l’analisi, il problema non sarebbe tanto riconoscere il valore dei sistemi organizzati di prevenzione, quanto il possibile effetto che la certificazione di tali sistemi avrebbe nel processo penale.

La proposta prevede infatti che, nel valutare la gravità della colpa, il giudice tenga conto anche dell’asseverazione rilasciata dagli organismi paritetici o della certificazione del sistema di gestione rilasciata da organismi accreditati.

Il timore espresso dagli autori è che l’esistenza formale di un modello organizzativo certificato finisca per assumere un peso molto rilevante nell’escludere la responsabilità del vertice aziendale, anche quando l’organizzazione concreta della produzione presenti carenze.

È una distinzione essenziale: una cosa è avere procedure, certificazioni e sistemi di gestione formalmente corretti; un’altra è verificare che, quotidianamente, risorse, manutenzione, formazione, organizzazione dei turni e decisioni produttive garantiscano realmente la sicurezza.

Chi resta responsabile?

Un ulteriore elemento evidenziato dall’articolo riguarda la distribuzione delle responsabilità all’interno dell’impresa.

La limitazione alla sola colpa grave prevista dal nuovo articolo riguarderebbe infatti specificamente il datore di lavoro, mentre altre figure della catena della sicurezza – dirigenti, preposti e responsabili del servizio di prevenzione e protezione – non beneficerebbero automaticamente dello stesso regime.

È un aspetto che potrebbe modificare significativamente gli equilibri delle responsabilità nei procedimenti per infortuni e malattie professionali.

Il nodo delle malattie professionali

White Collar Crimes allarga però il ragionamento oltre gli infortuni immediatamente visibili.

L’articolo richiama l’attenzione sulla crescita delle denunce di malattia professionale e, soprattutto, sulla difficoltà di riconoscere patologie che emergono molti anni dopo l’esposizione lavorativa, come diversi tumori professionali.

Il problema assume particolare rilevanza per esposizioni ambientali e occupazionali a sostanze cancerogene. L’analisi cita, fra gli esempi, amianto e PFAS, osservando come per molte malattie lavoro-correlate esista una notevole distanza tra le stime epidemiologiche e i casi effettivamente riconosciuti come professionali.

È un tema particolarmente importante dal punto di vista della salute pubblica: la sicurezza sul lavoro non riguarda soltanto l’incidente immediatamente identificabile, ma anche esposizioni croniche a sostanze chimiche, polveri, rumore e altri fattori di rischio i cui effetti possono manifestarsi dopo decenni.

La prevenzione non può essere soltanto documentale

La questione posta dalla proposta della Commissione Sisto va quindi oltre il pur importante dibattito sulla responsabilità penale.

I modelli organizzativi, le procedure e le certificazioni possono rappresentare strumenti importanti per migliorare la prevenzione. Ma la loro efficacia dipende da ciò che accade effettivamente nei luoghi di lavoro.

La valutazione dei rischi deve essere aggiornata e aderente alle esposizioni reali; le misure preventive devono essere finanziate; gli impianti devono essere mantenuti; i lavoratori devono essere formati e ascoltati; la vigilanza pubblica deve disporre di risorse adeguate.

Ed è proprio questo il punto sollevato con particolare forza da White Collar Crimes: una riforma della sicurezza sul lavoro dovrebbe essere giudicata innanzitutto sulla capacità di ridurre morti, infortuni e malattie professionali, non soltanto sulla capacità di ridefinire le responsabilità dopo che il danno si è verificato.

La proposta della Commissione Sisto non è ancora una legge, ma un articolato destinato a costituire la base per un eventuale intervento legislativo. Proprio per questo il confronto che si apre è importante.

Il punto non è contrapporre responsabilità penale e prevenzione, ma evitare che il riconoscimento del valore dei sistemi organizzativi si trasformi in una tutela prevalentemente formale dei vertici aziendali.

In materia di salute e sicurezza, infatti, il parametro ultimo resta necessariamente uno: quanto le nuove norme saranno capaci di ridurre concretamente il rischio per chi lavora.

Fonte principale: White Collar Crimes, “Riforma Sisto sulla protezione del lavoro? No. Riforma Sisto sulla protezione del datore di lavoro (e della società)”, 19 agosto 2026.