La Corte d’Appello respinge la richiesta di sospendere il provvedimento che impone l’interruzione dell’area a caldo. Epidemiologia & Prevenzione: il rispetto dei limiti di legge non significa necessariamente assenza di rischio sanitario
La tutela della salute e della vita deve prevalere quando entra in conflitto con la prosecuzione di un’attività produttiva che espone la popolazione a rischi sanitari. È uno dei punti centrali dell’ordinanza con cui, il 9 settembre 2026, la Corte d’Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospendere l’efficacia del precedente decreto riguardante l’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto.
A sottolineare la rilevanza sanitaria e preventiva della decisione è Fabrizio Bianchi, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), in un intervento pubblicato l’11 settembre su Epidemiologia & Prevenzione, che ricostruisce le implicazioni dell’ordinanza per il rapporto tra produzione industriale, salute pubblica e valutazione preventiva.
L’ordinanza e lo stop dell’area a caldo
La vicenda nasce dal procedimento promosso da un gruppo di genitori e cittadini di Taranto che si sono rivolti alla giustizia civile chiedendo protezione dai rischi per la salute connessi alle emissioni dello stabilimento siderurgico.
Con un decreto del 27 luglio 2026, la Corte d’Appello aveva ordinato l’interruzione entro 90 giorni dell’attività produttiva dell’area a caldo dell’ex Ilva, fino alla completa rimozione dell’amianto ancora presente negli impianti e all’adozione delle misure necessarie per riportare le emissioni di polveri sottili entro livelli considerati sicuri.
Ilva e Acciaierie d’Italia hanno impugnato il provvedimento in Cassazione e ne hanno chiesto la sospensione, sostenendo che lo spegnimento avrebbe determinato gravi conseguenze economiche e occupazionali. Con l’ordinanza del 9 settembre, la Corte ha però respinto la richiesta di sospensione, lasciando efficace il precedente decreto. (www.epiprev.it)
«Diritto alla vita e alla salute» prioritario
Uno degli aspetti più significativi evidenziati da Bianchi riguarda il bilanciamento fra gli interessi economici e produttivi e la tutela sanitaria. La Corte richiama il «diritto alla vita ed alla salute» come valore di prioritario rilievo costituzionale e fa riferimento anche all’articolo 41, secondo comma, della Costituzione, secondo il quale l’iniziativa economica privata non può svolgersi arrecando danno alla salute o all’ambiente.
Il principio che emerge dalla decisione è particolarmente importante dal punto di vista della sanità pubblica: la salute non può essere considerata una variabile da bilanciare indefinitamente con le esigenze produttive. Quando il rischio raggiunge livelli gravi e rilevanti, la priorità diventa interrompere l’esposizione.
È un passaggio che assume un significato particolare a Taranto, dove da molti anni studi epidemiologici e valutazioni sanitarie documentano gli effetti associati all’inquinamento industriale e dove il confronto tra diritto alla salute, tutela dell’occupazione e continuità produttiva accompagna l’intera vicenda dello stabilimento.
Rispettare i limiti di legge può non essere sufficiente
Un secondo elemento di grande rilevanza riguarda il rapporto tra conformità normativa e protezione effettiva della salute.
Come sottolinea Epidemiologia & Prevenzione, l’ordinanza richiama il precedente decreto osservando che, nel caso delle polveri sottili, il semplice rispetto dei valori limite non era stato considerato sufficiente a escludere un rilevante rischio sanitario. Inoltre, le diverse Autorizzazioni integrate ambientali succedutesi dal 2011 non avrebbero preso in considerazione tutte le sostanze inquinanti provenienti dagli impianti. Sono aspetti che si collegano ai principi stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 25 giugno 2024.
La distinzione è fondamentale per la prevenzione: essere entro un limite normativo non significa automaticamente essere in una condizione priva di rischi per la salute.
La valutazione deve considerare l’esposizione complessiva della popolazione, la presenza contemporanea di più inquinanti, le condizioni sanitarie preesistenti, le vulnerabilità sociali e ambientali e il quadro epidemiologico specifico del territorio.
Dalla misurazione del danno alla prevenzione
Da qui deriva un altro principio centrale: la valutazione sanitaria deve intervenire prima delle decisioni autorizzative, e non soltanto successivamente per misurare gli effetti prodotti.
Bianchi richiama l’espressione di una situazione di «perenne monitoraggio», nella quale continuano nel frattempo a essere rilevati eccessi di mortalità e ospedalizzazione. La prospettiva dovrebbe invece essere quella di utilizzare epidemiologia e valutazione di impatto sanitario come strumenti preventivi, capaci di contribuire alla scelta fra differenti scenari industriali.
La Corte richiama inoltre la sentenza della Corte di giustizia UE del 25 giugno 2024: in presenza di pericoli gravi e rilevanti per ambiente e salute, l’interpretazione della direttiva europea sulle emissioni industriali può imporre la sospensione dell’installazione.
Decarbonizzazione, servono tempi e vincoli certi
L’ordinanza affronta anche un altro tema decisivo per il futuro dello stabilimento: la decarbonizzazione.
Secondo la tesi avanzata per chiedere la sospensione del decreto, lo spegnimento dell’area a caldo rischierebbe di compromettere il percorso di trasformazione dello stabilimento. La Corte, tuttavia, richiama il precedente decreto secondo cui la stessa previsione della decarbonizzazione presuppone l’insostenibilità dell’attuale sistema produttivo.
Un problema riguarda soprattutto i tempi. L’AIA ha una durata di dodici anni e, in assenza di un legame giuridicamente vincolante fra prosecuzione dell’attività e realizzazione degli interventi di decarbonizzazione, esiste il rischio che la produzione a ciclo integrale continui senza che la trasformazione venga effettivamente realizzata. Comune e Provincia di Taranto e Regione Puglia, ricorda Bianchi, non avevano espresso parere favorevole all’AIA 2025 anche per la mancanza di tempi certi.
La decarbonizzazione, dunque, non può rimanere una prospettiva futura: deve tradursi in tecnologie definite, investimenti, scadenze verificabili e obblighi cogenti.
Salute e lavoro non possono essere messi l’uno contro l’altro
La decisione affronta infine la questione occupazionale. La Corte osserva che il conflitto tra salute e lavoro a Taranto è noto da molti anni e che l’eventualità della sospensione della produzione non può quindi essere considerata imprevedibile.
Nell’intervento viene inoltre richiamato il parere della Procura generale, secondo cui potrebbero essere individuate alternative occupazionali attraverso l’impiego dei lavoratori nella sostituzione e trasformazione degli impianti, programmando la riconversione anche con l’obiettivo di garantire continuità lavorativa.
Il punto, quindi, non è contrapporre salute e lavoro, ma costruire una trasformazione industriale nella quale protezione della salute, tutela ambientale, decarbonizzazione e occupazione siano considerate insieme fin dalla progettazione.
La vicenda di Taranto dimostra quanto possa essere elevato il costo di una trasformazione continuamente rinviata: non soltanto in termini di esposizioni e malattie evitabili, ma anche di opportunità perdute per riconvertire il sistema produttivo, innovare e costruire nuove prospettive occupazionali.
Fonte: Fabrizio Bianchi, Ex-ILVA: l’ordinanza di Milano mette al primo posto la salute, Epidemiologia & Prevenzione, 11 settembre 2026.
Leggi l’intervento su Epidemiologia & Prevenzione
Il provvedimento commentato è l’ordinanza della Corte d’Appello di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, del 9 settembre 2026, relativa all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto n. 425/2026.
